Accesso Civico Generalizzato

Con il D. Lgs. 97/2016, decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta in Italia una legislazione sul modello del Freedom of Information Act.

I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto, tramite la nuova tipologia di accesso civico generalizzato.

La richiesta di accesso è gratuita, non necessita di motivazione, non richiede una legittimazione soggettiva qualificata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le istanze di accesso civico generalizzato devono essere formulate in maniera precisa e comunque in modo tale da consentire all’amministrazione di identificare in modo agevole i documenti/dati da pubblicare o fornire al richiedente. In particolare, per l’accesso generalizzato saranno da ritenersi inammissibili le richieste eventualmente formulate con intenti meramente “esplorativi”, “volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone” (Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016).

L’istanza può essere presentata:

  1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti,
  2. all’ufficio protocollo dell’Agenzia

con le seguenti modalità:

  • posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Milano 79, 15121 – Alessandria
  • posta elettronica ordinaria, all’indirizzo, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, del Servizio/Ufficio che detiene il documento/informazione;
  • posta elettronica ordinaria, all’indirizzo protocollo@atcpiemontesud.it;
  • all’indirizzo di posta elettronica certificata: atc00@atcalessandria.legalmail.it (solo se dispone di un servizio di posta elettronica certificata);
  • consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici dell’Agenzia per esprimersi. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza), che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione del R.P.C.T. a seguito di riesame).

Eventuali richieste/segnalazioni/comunicazioni che non abbiano le caratteristiche dell’accesso civico, come sopra dettagliatamente descritte, saranno smistate agli uffici competenti (amministrativi, finanziari o tecnici) per le opportune trattazioni del caso.

Esclusioni e limiti dell’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici:

  1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive

nonché a tutela di interessi:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.