Accesso agli atti o documentale (legge 241/1990)

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia

Chi può chiedere l’accesso agli atti.

Possono richiedere l’accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Come presentare domanda di accesso agli atti

La richiesta di accesso può essere presentata tramite:
posta elettronica ordinaria, all’indirizzo, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, del Servizio/Ufficio che detiene il documento/informazione;
posta elettronica ordinaria, all’indirizzo protocollo@atcpiemontesud.it;
posta elettronica certificata, all’indirizzo atc00@atcalessandria.legalmail.it;
posta ordinaria all’indirizzo ATC via Milano 79, 15121, Alessandria;
consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Agenzia

Modalità di accesso agli atti.

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

  1. Accesso informale (richiesta verbale)
    Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati o ragioni di riservatezza dei dati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all’ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.
    La valutazione sull’ammissione dell’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio.
  2. Accesso formale (richiesta scritta)
    Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita:
    sull’interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti
    sull’eventuale presenza di controinteressati all’esercizio del diritto di accesso

Documenti che non possono essere oggetto di accesso.

Non è possibile chiedere l’accesso a:

  • documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • documenti individuati con deliberazione dell’Agenzia di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
  • documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

Altri casi di esclusione dall’accesso sono individuati dal Regolamento dell’Agenzia in mateeria di accesso agli atti.

Risposta alla richiesta di accesso agli atti.

ATC ha tempo 30 giorni per fornire una risposta. Se è positiva vuol dire che i documenti saranno consegnati al richiedente, dopo il pagamento delle spese di ricerca e istruzione pratica ed eventualmente di riproduzione (accoglimento della richiesta). Ma ATC può negare l’accesso (diniego) o rimandarlo (differimento), ma deve fornire una motivazione al diniego o al differimento.

In caso di diniego o differimento dell’accesso

È possibile fare ricorso al TAR – Sezione Piemonte:

  • contro i provvedimenti espressi dell’Amministrazione che negano il diritto di accesso
    in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta (silenzio diniego)
  • in caso di differimento dell’esercizio di accesso.

Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.
In alternativa, è possibile ricorrere al Difensore Civico Regionale.